Art. 3.
(Atti autorizzativi).

      1. Il rilascio a un istituto di vigilanza delle licenze relative all'esercizio di taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio della licenza, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza, all'approvazione, da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto, dell'ufficio provinciale del lavoro e dell'autorità preposta al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie particolari giurate.
      2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

          a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o dell'impresa di servizi e all'indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti, agenzie o imprese organizzate in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione superiore utile ai fini del controllo dell'istituto;

          b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare e il relativo ambito territoriale;

 

Pag. 10

          c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto. Tale documentazione deve contenere analiticamente l'elenco delle strumentazioni in dotazioni all'azienda, commisurate ai servizi che l'impresa intende svolgere;

          d) l'indicazione del numero delle guardie particolare giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero crediti che si intendono impiegare;

          e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche;

          f) l'indicazione delle tariffe minime dei servizi, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

      3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la licenza.
      4. La licenza può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto o, al più tardi, entro sei mesi dalla data della sua approvazione.
      5. La licenza è revocata qualora l'offerta o lo svolgimento di servizi di vigilanza avvenga in assenza dei requisiti indicati nel progetto organizzativo e tecnico-operativo.